In presenza di determinati presupposti, è possibile che nella sentenza di separazione venga stabilito a carico del coniuge economicamente più forte l’obbligo di corrispondere il mantenimento all’altro coniuge.
Accade tuttavia, per una serie di motivi che non si stanno ad elencare, che il coniuge tenuto al versamento del mantenimento non adempia a quanto stabilito dal Giudice.
In situazioni di questo tipo, una possibile soluzione è fornita dal Codice Civile. Difatti, l’art. 156 comma 6 del Codice Civile prevede che

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto

Per poter azionare il rimedio previsto dalla norma ora citata non è necessario che l’inadempimento del coniuge sia grave; è sufficiente che vi sia un fondato dubbio in merito alla tempestività dei futuri pagamenti.

Nel caso in cui ci si trovi nella situazione ora indicata, si può presentare un ricorso al Tribunale territorialmente competente, nel quale chiedere che un terzo soggetto adempia all’obbligo di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione ma non rispettato dal coniuge.
Per fare un esempio pratico, con il ricorso si potrà chiedere al datore di lavoro di pagare direttamente all’altro coniuge il mantenimento, trattenendo il corrispondente importo dalla busta paga del proprio dipendente. Oppure, qualora l’inadempiente sia titolare di un contratto di locazione, si potrà chiedere al conduttore di pagare il canone di affitto direttamente al coniuge a cui spetta il mantenimento.

Un’ultima precisazione. Sebbene l’art. 156 del Codice Civile riguardi i casi di separazione giudiziale, la Corte Costituzionale ha stabilito che la stessa procedura possa applicarsi nelle ipotesi di mantenimento in favore dei figli e nei casi di separazione consensuale (Corte Costituzionale, sent. n. 144/1983; sent. n. 5/1987).

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