Per il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, i D.P.C.M. sono fonti secondarie del diritto, ed in quanto tali non hanno l’autorità necessaria per poter legittimamente limitare la libertà personale. In base a questo orientamento, non commette il reato di falso ideologico chi non dice la verità nell’autocertificazione (sentenza n.54/2021). Ecco…

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