L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6. La legge ora menzionata ha rappresentato un fondamentale punto di svolta nella normativa predisposta a tutela delle persone più fragili: infatti, rispetto agli istituti tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno costituisce un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alle particolarità delle singole situazioni.

Concretamente, l’art. 1 della legge prevede che

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L’amministrazione di sostegno non è pensato quindi come una persona che si vada a sostituire totalmente al soggetto debole, bensì mira a sostenerne la capacità residua, valorizzandolo e sottolineando la centralità del principio di autodeterminazione.

Nel Codice Civile, la disciplina dell’amministrazione di sostegno è contenuta negli articoli 404 e seguenti.

In concreto, la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti di

chi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Per capirsi meglio, tra le persone nei confronti delle quali può essere richiesta la misura di protezione ci sono quelle affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia. Ed ancora, persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

L’amministrazione di sostegno può essere richiesta da diverse categorie di persone, in base a quanto prevedono gli
articoli 406 e 417 del Codice Civile; si tratta di:
Pubblico Ministero;
beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
coniuge;
persona stabilmente convivente;
parenti entro il quarto grado;
affini entro il secondo grado;
tutore dell’interdetto;
curatore dell’inabilitato;
unito civilmente in favore del proprio compagno.

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